Porto San Giorgio, 21 marzo ’14
Gentile produttore,
con la presente vorrei ricordarti le principali novità introdotte dal Dm 13 agosto 2012, che abroga la recedente normativa in materia ( decreto 7/7/93 e successive modifiche)in particolare la liberalizzazione delle chiusure e il tipo di recipienti utilizzati.
Chiusure ( art. 15 paragrafo 4) :
i vini DOCG tranquilli, designabili con l’indicazione della sottozona, delle altre menzioni geografiche aggiuntive, menzione vigna, menzioni tradizionali, oltre all’uso del tappo di sughero viene introdotta la possibilità di impiegare un tappo raso bocca o a T dei seguenti materiali: vetro, ceramica, porcellana, terraglia o legno; mentre i recipienti di capacità non superiore a 0,375 posso utilizzare il tappo a vite.
Per gli altri vini docg diversi da quelli sopra menzionati e per i vini doc e i vini igp
si può utilizzare qualsiasi sistema di chiusura ammesso dalla vigente normativa
come il tappo sintetico, a vite, vetro ecc., naturalmente gli specifici disciplinari possono stabilire disposizioni più restrittive.
Recipienti (art. 15 paragrafo 3):
per il confezionamento dei vini a DOC, per le capacità comprese tra i 6 litri e 60 litri, fatte salve le misure più restrittive stabilite dai rispettivi disciplinari, si possono usare recipienti di acciaio inox e di altri materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti, conformemente alle disposizioni di cui al Reg. CE n. 1935/2004 e Reg. CE n. 10/2011, mentre per le capacità tra due e 6 litri compreso, il disciplinare deve espressamente prevedere l’uso dei contenitori alternativi. Le Doc marchigiane che prevedono espressamente il bag in box e non il pet per la capacità tra i due e i sei litri sono:
Naturalmente controllare sempre il disciplinare perché tale possibilità è limitata per alcune tipologie della relativa doc.
Sempre a tua disposizione per qualsiasi chiarimento, cordialmente saluto.
Enocentro Fermano di
Mazzoni Alberto